Assegno di inclusione (Adi): cos’è e come richiederlo

Da lunedì 18 dicembre sono state aperte le domane per l’Assegno di inclusione (Adi) che enterà in vigore a partire dal 1 gennaio 2024.

L’Assegno di inclusione è una misura nazionale di contrasto alla povertà, alla fragilità e all’esclusione sociale delle fasce deboli attraverso percorsi di inserimento sociale, nonché di formazione, di lavoro e di politica attiva del lavoro, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2024 dall’articolo 1 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.

Si tratta in sostanza di un aiuto economico mensile condizionato al possesso di alcuni requisiti e all’adesione ad un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa, riconosciuto ai nuclei familiari con un Isee nno superiore a 9360,00 euo e che abbiano almeno un componente in una delle seguenti condizioni:

  1. disabile
  2. minorenne
  3. con almeno 60 anni di età
  4. in condizione di svantaggio e inserito in programma di cura e assitenza dei servizi sociosanitari territoriali certificato dalla pubblica amministrazione

Il beneficio dell’Assegno di inclusione è erogato – su base annua – a integrazione del reddito familiare e si compone di due parti:

  • QUOTA A: un’integrazione del reddito familiare
  • QUOTA B: un sostegno per i nuclei residenti in abitazione concessa in locazione con contratto ritualmente registrato

Requisiti

I richiedenti l’Adi devono possedere, per tutta la durata del beneficio, i seguenti requisiti:

Requisiti di cittadinanza, soggiorno e residenza

Il richiedente deve essere, alternativamente:

  • cittadino italiano o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
  • cittadino di altro Paese dell’Unione europea o suo familiare che sia titolare del soggiorno o del diritto di soggiorno permanente
  • cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
  • titolare dello status di protezione internazionale di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251 o dello status di apolide

Il richiedente, al momento della presentazione della domanda, deve essere residente in Italia da almeno cinque anni, di cui gli ultimi due in modo continuativo.

La continuità della residenza si intende interrotta nella ipotesi di assenza dal territorio italiano per un periodo pari o superiore a due mesi continuativi, ovvero nella ipotesi di assenza dal territorio italiano nell’arco di diciotto mesi per un periodo pari o superiore a quattro mesi anche non continuativi. Non interrompono la continuità del periodo, anche se superiori ai predetti limiti, le assenze per gravi e documentati motivi di salute.

Il requisito della residenza  al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell’erogazione del beneficio è esteso ai componenti del nucleo familiare beneficiari della misura.

Requisiti economici

Il nucleo familiare del richiedente deve possedere i seguenti requisiti economici:

  • un valore dell’ISEE, in corso di validità non superiore ad euro 9.360
  • un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui, moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza Adi
  • un patrimonio immobiliare in Italia e all’estero, come definito ai fini ISEE diverso dalla casa di abitazione di valore ai fini dell’imposta municipale propria (IMU) non superiore a 150.000 euro, non superiore a 30.000 euro
  • un patrimonio mobiliare (ad esempio depositi, conti correnti, ecc) come definito ai fini ISEE non superiore a:
    • 6.000 euro per i nuclei composti da un solo componente
    • 8.000 euro per i nuclei composti da due componenti
    • 10.000 euro per i nuclei composti da tre o più componenti (soglia aumentata di 1.000 euro per ogni figlio a partire dal terzo)
    Questi massimali sono incrementati di:
    • 5.000 euro per ogni componente con disabilità
    • 7.500 euro per ogni componente presente nel nucleo in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definita ai fini ISEE
  • non avere nel nucleo familiare alcun componente intestatario a qualunque titolo o nella piena disponibilità di:
    – autoveicoli di cilindrata superiore a 1600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati per la prima volta nei 36 mesi antecedenti la richiesta, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale per le persone con disabilità
    – navi o imbarcazioni da diporto ai sensi dell’articolo 3 comma 1 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, nonché aeromobili di qualsiasi genere

Requisiti ulteriori

Si tratta di misure cautelari, di prevenzione, condanne, dimissioni, strutture a totale carico pubblico e diritto-dovere di istruzione:

  • non essere sottoposto a misura cautelare personale, o misura di prevenzione, e non avere sentenze definitive di condanna o adottate ai sensi dell’art. 444 c.p.p., intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta
  • non essere disoccupato, se sottoposto agli obblighi di attivazione lavorativa di cui all’articolo 6 comma 4 del decreto -legge n. 48/2023, a seguito di dimissioni volontarie, nei dodici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa, nonché la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’art. 7 della legge n. 604/1966
  • non risiedere in strutture a totale carico pubblico
  • aver adempiuto all’obbligo di istruzione per i beneficiari di età compresa tra 18 e 29 anni ovvero essere iscritto e frequentare percorsi di istruzione degli adulti di primo livello, funzionali all’adempimento del predetto obbligo di istruzione, di cui all’articolo 1, comma 622, della legge n. 296/2006

Come fare domanda per l’Assegno di inclusione

La domanda di ADI può essere presentata all’INPS a partire dal 18 dicembre 2023:

  • in via telematica attraverso il sito internet istituzionale dell’INPS (www.inps.it), accedendo con SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica
  • presso gli Enti Patronati di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152
  • presso i Centri di Assistenza Fiscale (a partire dal 1° gennaio 2024)

A seguito della presentazione della domanda, i dati verranno resi disponibili nella piattaforma di attivazione per l’inclusione sociale e lavorativa del Sistema Informativo di inclusione sociale e lavorativo (SIISL) dove il richiedente deve:

  • Registrarsi sulla piattaforma denominata Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale (SIISL) e sottoscrivere il patto di attivazione digitale del nucleo familiare (PAD), autorizzando espressamente la trasmissione dei dati relativi alla richiesta ai servizi sociali, ai CPI, alle Agenzie per il Lavoro e agli enti di intermediazione ai sensi degli artt. 4 e 6 del D.lgs. 276/2003, nonché ai soggetti accreditati ai servizi per il lavoro ai sensi dell’art. 12 del D.lgs.150/2015
  • Con la sottoscrizione del PAD del nucleo familiare viene effettuato l’invio automatico dei dati del nucleo familiare al servizio sociale del comune di residenza per l’analisi e la presa in carico dei componenti con bisogni complessi e per l’attivazione degli eventuali sostegni
  • A seguito dell’invio automatico dei dati del nucleo familiare, i beneficiari devono presentarsi per il primo appuntamento presso i servizi sociali entro centoventi giorni dalla sottoscrizione del PAD del nucleo familiare. In assenza di convocazione da parte dei Servizi sociali, qualora nei termini indicati non risulti avvenuto un primo incontro, l’erogazione è sospesa, per essere riattivata a seguito dell’incontro. Resta fermo che il nucleo beneficiario che non si presenta alle convocazioni da parte dei servizi, senza giustificato motivo, decade dalla misura

Per tutte le informazioni si può consultare la pagina dedicata sul sito Inps > https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.assegno-di-inclusione-(adi).html

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